STATUTO
Art. 1 In data 1 ottobre 1997 si è costituita in Biella l’associazione teatrale denominata “Compagnia del Teatro dello Zircone”
Art. 2 La sede è posta a Biella in Via Losana 13/d.
Art. 3 L’associazione costituita senza fini di lucro ha lo scopo di sviluppare l’attività teatrale in tutte le sue espressioni (prosa, rivista, cabaret ecc.), potrà quindi gestire impianti teatrali, organizzare recite e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda del teatro tra i giovani.
Durante la vita dell’Associazione è preclusa la distribuzione anche indiretta, di utili o avanzi di gestione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 4 L’associazione
è apolitica ed assolutamente estranea a questioni religiose o razziali.
Art. 5 L’associazione è composta di soci:
a) Fondatori
b) D’onore
c) Effettivi
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla riunione del 1 ottobre 1997.
I soci d’onore sono nominati dall’assemblea dei soci
per proposta del Consiglio Direttivo (C.D.) per speciali benemerenze nei
riguardi dell’associazione.
I soci effettivi sono coloro che intendono svolgere
l’attività descritta nell’art. 3 nell’ambito dell’associazione senza fini di
lucro e possono essere persone fisiche , enti o associazioni.
Art. 7 Possono essere ammessi a
soci tutti coloro che ne faranno richiesta per iscritto controfirmata almeno da
un socio.
L’età minima necessaria per l’ammisione a socio à
di anni 18,==.
Art. 8 La domanda sarà presa in
considerazione in un’adunanza dal C.D. che, tenuto conto delle eventuali
osservazioni d’altri soci, deciderà sull’accettazione o meno della domanda. I
soci accettano all’atto della loro ammissione all’associazione le norme del
presente statuto.
Art. 9 Il C.D. non sarà tenuto a
comunicare i motivi delle proprie deliberazioni riguardanti il secondo periodo
del precedente articolo.
Art. 10 L’anno associativo decorre dal
1 gennaio al 31 dicembre.
Art. 11 La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni, da
presentarsi entro il 31 dicembre d’ogni anno
b) per radiazione, che è
pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro o
fuori l’associazione, o che con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon
andamento dell’associazione. Sulla proposta di radiazione decide a maggioranza
il C.D
Art. 12 I soci dimissionari per essere riammessi
dovranno sottoporsi alle norme stabilite dall’art. 7 del presente statuto.
Art. 13 A carico dei soci possono essere
adottati inoltre i seguenti provvedimenti dimissionari:
a) Ammonizione.
b) Sospensione dalla frequenza
dei locali, dagli incarichi sociali per tempo determinato.
Tali sanzioni vengono deliberati dal C.D.
Art. 14 La convocazione dell’assemblea ordinaria deve avvenire entro il mese di gennaio d’ogni anno. La convocazione di assemblea straordinaria oltre che dal C.D. può essere richiesta da un terzo dei soci, che dovranno avanzare richiesta al Presidente dell’associazione proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni. La convocazione delle assemblee dei soci deve avvenire per avviso scritto da inviarsi ai soci stessi con la descrizione dell’ordine del giorno almeno 10 giorni prima.
Art. 15 Potranno prendere parte all’assemblea tutti i soci e sia quelle ordinarie sia quelle straordinarie saranno valide qualunque sia il numero dei presenti
Art. 16 Nelle assemblee non sono valide le deleghe.
Art. 17 A presiedere l’assemblea potrà essere chiamata una persona estranea al C.D. mentre il segretario dovrà essere quello dell’associazione.
Art. 18 Il presidente nomina 3 scrutatori per controllare le votazioni di ogni assemblea.
Art. 19 Per ogni assemblea si dovrà redigere un verbale
che sarà controfirmato dal presidente, dal segretario e dai 3 scrutatori
Art. 20 L’associazione è retta da un consiglio direttivo i cui membri, scelti tra i soci, vengono nominati per elezione dell’assemblea. Esso è formato di 5 membri e 3 revisori dei conti, eletti segretamente.
Art. 21 I membri del C.D., eletto dall’assemblea dei soci, nominano nel loro ambito il presidente, il vice presidente, un segretario-economo.
Art. 22 Tutte le cariche sono onorifiche.
Art. 23 Il C.D. dura in carica un anno e potrà essere riconfermato. Le sue delibere sono valide quando alla riunione è presente un terzo dei suoi membri, e in caso di parità il voto del presidente sarà decisivo.
Art. 24 Il C.D. si raduna una volta al mese ed
ogni qual volta il presidente lo reputi necessario.
a) esaminare le domande di ammissione e di dimissione dei soci.
b) Adottare provvedimenti disciplinari.
c) Compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea dei soci e curare gli affari di ordine amministrativo.
d) Approvare il programma per la preparazione degli spettacoli e delle manifestazioni di cui all’Art. 3.
e) Stabilire le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare le Assemblee ogni qualvolta sarà necessario o venga richiesto dai soci a norma dell’Art. 14.
f) Provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni.
g) Decidere di tutte le questioni che interessano l’associazione ed i soci.
Art. 26 Il presidente, per delega del C.D., dirige l’associazione e ne è legalmente il rappresentante in ogni evenienza.
Art. 27 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza o di impedimento.
Art. 28 Il Presidente e il C.D. sono
responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle
eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio approvato
dall’assemblea.
Art. 29 Il Segretario-economo redige i verbali e
li firma in unione col Presidente; tiene la contabilità e la corrispondenza e
conserva tutti gli atti e documenti dell’associazione. Egli può essere
autorizzato anche a firmare la corrispondenza dell’associazione. Custodisce i
valori ed i fondi dell’associazione ed è personalmente responsabile di essi.
Paga i mandati autorizzati, ritira i contributi rilasciando valida ricevuta.
Esso è obbligato a presentare al C.D., quando sia richiesto, lo stato di cassa,
l’esistenza valori dell’associazione e tutti i documenti inerenti.
Art. 30 Il collegio dei revisori comprende 3 membri, i quali provvederanno a nominare, tra loro, il presidente.
Art. 31 I revisori esercitano la vigilanza sull’amministrazione dell’associazione.
Allorquando
rilevino irregolarità amministrative devono comunicarle per iscritto al C.D. per i necessari provvedimenti
Art. 32 Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) da eventuali elargizioni fatte da soci o da terzi.
b) Dall’attività finanziaria dell’organizzazione di manifestazioni di cui all’Art. 3.
c) Da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell’associazione.
Art. 33 Il patrimonio sociale consiste:
a) dai materiali e attrezzature.
b) Dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva.
c) Da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all’Associazione.
d) Da
tutte le donazioni, lasciti e successioni.
Art. 34 La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 35 L’Associazione non potrà essere sciolta che con una preventiva assemblea straordinaria e col consenso di due terzi dei presenti e due terzi dei soci fondatori presenti all’assemblea.
Art. 36 In caso di scioglimento il patrimonio
sociale, dedotta la passività, verrà devoluto ad Enti di Beneficenza della
Città.
Art. 37 Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto o dai regolamenti interni valgono le norme di legge.
Art. 38 Due esemplari di questo Statuto e di
tutte le successive modifiche, firmati
dal presidente, saranno depositati nell’archivio dell’associazione
(Maria
Teresa Carlino) (Massimiliano
Gaggino)
Comunale di Tollegno (g.c.)